Art. 3.
(Giunta di coordinamento della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica).

      1. È istituita la giunta di coordinamento della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. La giunta ha il

 

Pag. 4

compito di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione delle attività degli enti di cui all'articolo 1 favorendo l'utilizzazione delle loro competenze tecnico-scientifiche e dei loro servizi da parte del pubblico, di altre istituzioni, dei Ministeri, degli enti pubblici territoriali e di ogni altro soggetto pubblico e privato, in modo da potenziarne le capacità di attrazione e renderne più efficaci le strategie di promozione della cultura scientifica.
      2. Nel rispetto della piena autonomia gestionale degli enti di cui all'articolo 1, la giunta ne coordina la partecipazione comune ai progetti di ricerca e valorizzazione nazionali, europei e internazionali. La giunta definisce inoltre le iniziative da adottare per stabilire un dialogo permanente collaborativo tra gli enti di cui all'articolo 1 e le altre realtà istituzionali che operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio scientifico e per la diffusione della cultura scientifica.
      3. La giunta è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 1, designato dal rispettivo organo direttivo, da un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca e da un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali. I membri della giunta restano in carica quattro anni e possono essere confermati.
      4. La giunta ha sede a rotazione ogni due anni presso uno degli enti di cui all'articolo 1, che provvede a proprio carico a garantirne l'operatività. La presidenza della giunta è assunta a rotazione biennale dai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1.
      5. La giunta trasmette annualmente ai Ministeri dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali un rapporto sulle attività integrate e di cooperazione, e sui loro effetti per la valorizzazione del patrimonio e per la diffusione della cultura scientifica, svolte nell'anno precedente, assieme al programma delle iniziative coordinate elaborate per l'anno in corso. Il rapporto formula proposte concernenti le misure eventualmente da adottare per migliorare l'efficacia dell'azione coordinata degli enti di cui all'articolo 1.
 

Pag. 5